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Relazione dal porto di Livorno
Quel decreto disponeva la
costituzione di un consorzio volontario aperto fra le imprese portuali; le stesse
dovevano poi individuare al proprio interno una o più imprese, con specifica caratterizzazione
di professionalità nell’ esecuzione delle operazioni portuali. La stessa legge
prevedeva inoltre, che, qualora non si fosse arrivati alla costituzione del
consorzio volontario, l’autorità portuale o marittima avrebbe dovuto istituire
un’agenzia per l’erogazione di mere prestazioni di manodopera in deroga alla legge
1396/60. Questa premessa è stata fatta per
dare un idea di come si è arrivati alla costituzione di un’agenzia che riprende
a modello i grandi porti europei: ciò per dare una risposta alle necessità in
termini di manodopera, e di flessibilità all’interno dei porti. L’agenzia
(di lavoro portuale) dunque, nasce prevalentemente a causa di questi due
ragioni, che sono anche gli elementi che la differenziano dalle altre realtà
lavorative portuali. Del resto, la creazione di un pool che risponda alle
esigenze qualitative e quantitative dei picchi di lavoro, non può che raggruppare
al suo interno più figure professionali, in base alle esigenze delle varie
aziende; una differenziazione fra lavoratori che, se da un lato deve poter
offrire un ventaglio il più ampio possibile di figure professionali, costringe
il singolo lavoratore ad una formazione continua, che gli consenta di poter
ricoprire le più svariate funzioni: se il lavoratore non è in grado di
rincorrere le specializzazioni che il mercato richiede, corre il rischio di
rimanerne fuori, e di vedere la propria professionalità degradarsi col tempo,
riducendo allo stesso tempo le opportunità di lavoro. Allo stesso tempo
d’altronde, il lavoratore non solo deve accettare una flessibilità per così
dire operativa ma anche, (e qui sta il secondo aspetto della questione e forse
quello più importante) una flessibilità dal punto di vista economico. È infatti
accaduto che, al vecchio concetto di salario, per cui al lavoratore venivano
retribuiti i 26/26 del proprio stipendio, che producevano un costo fisso che
gravava sull’azienda indipendentemente dai turni effettuati realmente, si siano
sostituiti, come unici costi fissi, il pagamento di 1/26 da parte dell’azienda,
mentre la restante parte del salario viene coperta dal mancato avviamento (o
cassa integrazione dove non vengono riconosciuti i contributi); in questo modo
si è totalmente scaricato sul lavoratore la responsabilità del conseguimento
del proprio salario. Altro fenomeno conseguente all’impiego
della flessibilità nel settore portuale, sono le agenzie di somministrazione di
lavoro temporaneo (da non confondersi con la agenzia di lavoro portuale che a
Livorno svolge il ruolo di art. 17); ossia, il lavoratore viene assunto e
licenziato ad ogni prestazione, senza nemmeno un minimo di garanzia. Tutto questo
ha chiaramente portato ad un abbattimento dei costi della manodopera e quindi,
ad una maggiore competitività per l’azienda. In questo contesto possiamo dunque
notare come, l’introduzione della flessibilità, abbia richiesto al lavoratore
una maggiore responsabilizzazione nel conseguimento del lavoro, inerente anche
alla propria retribuzione, che possiamo con certezza definire incerta e
altalenante, compresa tra un minimo garantito e un tot indefinito. Questi sono gli aspetti fondamentali
della evoluzioni apportate dal articolo In definitiva il percorso del
lavoratore dell’agenzia può solo evolversi in due maniere: o per assunzione da
parte di ditte esterne del personale dell’ agenzia, in modo che il personale temporaneo
possa reintegrare quello in uscita, o per il raggiungimento costante, da parte
dei lavoratori dell’ agenzia, di un elevato numero di turni, con conseguente
incremento di unità per far fronte ai picchi di lavoro. Ma questo d’altra
parte, comporta un continuo effetto elastico, ed un arretramento ad un livello
più basso di salario. |